STATUTO AVAD
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1. DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA Art. 1 In data 1° maggio 1986 viene costituita sotto la denominazione Associazione Valmaggese Casa per Anziani, Invalidi Adulti e Aiuto Domiciliare (AVAD), un’Associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti CCS. Art. 2 L’Associazione ha sede a Cevio. Art. 3 1. L’Associazione ha lo scopo di gestire: a) il Centro Sociosanitario di Vallemaggia (Reparto Cure Acute Transitorie e Soggiorni Terapeutici Temporanei CAT/STT, Casa anziani e Foyer per invalidi adulti), conformemente alle Leggi e ai regolamenti vigenti; b) il Servizio di assistenza e cura a domicilio (SACD) nel distretto di Vallemaggia per mandato di prestazione stipulato con l'Associazione Locarnese e Valmaggese di Assistenza e cura a domicilio (ALVAD) Locarno, in conformità con la Legge sull’assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997; c) lo Studio Medico (SM) presso la Residenza alle Betulle a Cevio; 2. Per l’espletamento dei propri compiti AVAD stipula con i fornitori esterni contratti di prestazione nel suo ambito di attività. 3. L’Associazione non persegue scopo di lucro. Art. 4 L’Associazione è costituita per una durata illimitata.
Art. 5 Sono membri dell’Associazione i Comuni della Vallemaggia che vi hanno aderito mediante approvazione del presente Statuto. 3. ORGANI SOCIALI Art. 6 Gli organi dell’Associazione sono: a. Assemblea Art. 7 L’Assemblea è l’organo superiore dell’Associazione. Essa decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi sociali della Legge o dello Statuto. Art. 8 L’Assemblea: b) nomina, ogni quattro anni, il Consiglio Direttivo e la Commissione di Revisione; c) nomina il Presidente dell’Associazione; d) esamina e decide ogni anno sui conti preventivi, sui conti consuntivi e sulla relazione del Consiglio Direttivo; e) decide tutti gli oggetti che le sono sottoposti dal Consiglio Direttivo o che le sono proposti in forma scritta, dai delegati almeno un mese prima della data dell’Assemblea; f) decide lo scioglimento dell’Associazione. Art. 9 L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo una volta all’anno, con avviso scritto, inviato ad ogni delegato comunale almeno 10 giorni prima della data prevista. L’avviso deve menzionare l’ordine del giorno. L’Assemblea può pure essere convocata in forma straordinaria se il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario per motivi particolari o se almeno un quinto dei delegati lo richiede.
L’Assemblea designa ogni volta il Presidente del giorno e due scrutatori. Può validamente trattare e deliberare qualunque sia il numero dei delegati presenti. Art. 11 Ogni delegato ha diritto ad un voto. I Comuni sono rappresentati in Assemblea da un numero di delegati pari a quanti erano i Comuni precedenti le aggregazioni. I delegati sono designati ogni quattro anni, entro tre mesi dalle elezioni comunali. Nel caso in cui un delegato venisse nominato nel Consiglio Direttivo, il Comune interessato provvederà a designare il suo sostituto. Art. 12 L’Assemblea decide a maggioranza di voti dei delegati presenti. L’Assemblea può deliberare soltanto sugli oggetti previsti all’ordine del giorno. Il voto è espresso per alzata di mano, salvo diversa decisione dell’Assemblea. b. Consiglio Direttivo Art. 13 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri che sono rieleggibili e da un rappresentante dello Stato nominato dal Consiglio di Stato. I membri del Consiglio Direttivo non devono necessariamente essere delegati dei Comuni. La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di dipendente dell’Associazione. Art. 14 Il Consiglio Direttivo: a) gestisce, amministra, organizza l’Associazione; b) rappresenta l’Associazione con la firma collettiva a due del Presidente o del Vicepresidente o del Segretario; c) designa il Vicepresidente e il Segretario, che non deve essere necessariamente membro del Consiglio Direttivo; d) convoca l’Assemblea ordinaria per l’approvazione dei conti preventivi e consuntivi e della relazione del Consiglio Direttivo; e) convoca l’Assemblea straordinaria quando lo ritiene necessario per motivi particolari o se almeno un quinto dei soci lo richiede; f) esegue o fa eseguire le decisioni dell’Assemblea; g) approva annualmente il mandato di prestazione per i reparti Casa anziani, CAT/STT e Invalidi Adulti stipulato con la Direzione dal Dipartimento sanità e socialità, conformemente alla Legge Anziani; h) approva i conti consuntivi dei reparti Casa anziani, CAT/STT, Invalidi Adulti e dello Studio Medico; i) approva annualmente il mandato di prestazione del SACD stipulato dalla Direzione con ALVAD, conformemente alla Legge Assistenza e cura a domicilio; l) approva i conti consuntivi del SACD; m) gestisce in proprio lo Studio Medico situato all’interno della Residenza alle Betulle; n) approva le convenzioni con i fornitori esterni; o) cura tutti i rapporti con le Autorità comunali, cantonali e federali, con altri Enti di diritto pubblico e privato. Art. 15 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci. Due membri possono chiederne la convocazione. Il Consiglio Direttivo può validamente deliberare quando sono presenti almeno 3 membri; in caso di parità decide il voto del Presidente. c. Commissione di Revisione Art. 16 La Commissione di Revisione è composta da tre membri, i quali restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. La Commissione presenta all’Assemblea un rapporto scritto di revisione sui conti preventivi e consuntivi. Per la revisione dei conti d'esercizio e dei bilanci patrimoniali, il Consiglio Direttivo nomina un ufficio di revisione iscritto all'Albo dei fiduciari del Canton Ticino. 4. PERSONALE DELL’ASSOCIAZIONE Art. 17 La gestione dell’attività è affidata al personale proprio dell’Associazione.
Art. 18 Per tutto il personale dell’Associazione valgono le disposizioni delle leggi e dei regolamenti cantonali in materia come pure i contratti collettivi. Art. 19 Secondo necessità, l’Associazione può far capo: 5. FINANZIAMENTO – CONTABILITÀ – QUOTE DI PARTECIPAZIONE Art. 20 Il finanziamento dell’Associazione è assicurato: Per la componente stazionaria: reparti CAT/STT e Casa anziani a) dal budget globale derivante dal Contratto di prestazione stipulato annualmente con il Dipartimento Sanità e Socialità; b) dalle rette pagate dai residenti secondo le direttive concernenti l’applicazione e il computo delle rette differenziate elaborate dal Dipartimento della sanità e della socialità, richiamata la Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973; c) dalle quote di partecipazione degli assicuratori malattia secondo la Convenzione in vigore. Per la componente stazionaria: reparto Invalidi adulti a) dal budget globale derivante dal Contratto di prestazione stipulato annualmente con il Dipartimento sanità e socialità; b) dalle rette pagate dagli utenti secondo le direttive concernenti l’applicazione e il computo delle rette elaborate dal Dipartimento della sanità e della socialità, dalla Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979; c) dalle quote di partecipazione degli assicuratori malattia secondo la Convenzione in vigore. Per la componente a domicilio: SACD a) dal budget globale derivante dal Contratto di prestazione stipulato annualmente con ALVAD di Locarno; b) dalle tariffe pagate dagli utenti secondo il “Tariffario elaborato dagli enti sussidiati” approvato annualmente dal Consiglio di Stato; c) dalle quote di partecipazione degli assicuratori malattia secondo la Convenzione in vigore. Art. 21 1. I conti dell’Associazione si suddividono in conti dei reparti Casa anziani, CAT/STT, Invalidi Adulti, Studio Medico e del Servizio di Assistenza e cura a domicilio. 2. I conti preventivi e consuntivi del SACD devono essere ratificati anche dall’Assemblea ALVAD. 6. SCIOGLIMENTO Art. 22 L’Associazione può essere sciolta in ogni tempo per decisione dell’Assemblea convocata a tale scopo e con la maggioranza dei due terzi di tutti i delegati. La liquidazione avviene a cura del Consiglio Direttivo. L’eventuale patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad organizzazioni che perseguono scopi simili e di carattere sociale. Art. 23 Per quanto non previsto dal presente Statuto sono applicabili le disposizioni del Codice Civile Svizzero, art. 60 e seguenti. Art. 24 Il presente Statuto può essere modificato solo con la maggioranza di due terzi dei delegati presenti all’Assemblea. Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea tenutasi a Cevio il 13 giugno 2022; sostituisce quello del 19 giugno 2015, ed entra immediatamente in vigore.
Associazione Valmaggese
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