STATUTO AVAD

1. DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA

Art. 1

In data 1° maggio 1986 viene costituita sotto la denominazione Associazione Valmaggese Casa
per Anziani, Invalidi Adulti e Aiuto Domiciliare (AVAD), un’Associazione ai sensi degli art. 60
e seguenti CCS.

Art. 2

L’Associazione ha sede a Cevio.

Art. 3

1.   L’Associazione ha lo scopo di gestire:

      a)  il Centro Sociosanitario di Vallemaggia (Reparto Cure Acute Transitorie e Soggiorni
Terapeutici Temporanei CAT/STT, Casa anziani e Foyer per invalidi adulti),
conformemente alle Leggi e ai regolamenti vigenti;

      b) il Servizio di assistenza e cura a domicilio (SACD) nel distretto di Vallemaggia per
mandato di prestazione stipulato con l'Associazione Locarnese e Valmaggese di
Assistenza e cura a domicilio (ALVAD) Locarno, in conformità con la Legge
sull’assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997;

      c)   lo Studio Medico (SM) presso la Residenza alle Betulle a Cevio;

2.   Per l’espletamento dei propri compiti AVAD stipula con i fornitori esterni contratti di
prestazione nel suo ambito di attività.

3.         L’Associazione non persegue scopo di lucro.

Art. 4

L’Associazione è costituita per una durata illimitata.


2. MEMBRI

Art. 5

Sono membri dell’Associazione i Comuni della Vallemaggia che vi hanno aderito mediante
approvazione delpresente Statuto.

3. ORGANI SOCIALI

Art. 6

Gli organi dell’Associazione sono:
a)   l’Assemblea dei delegati comunali
b)   il Comitato
c)   la Commissione di Revisione

a.   Assemblea

Art. 7

L’Assemblea è l’organo superiore dell’Associazione. Essa decide tutti gli oggetti non riservati
ad altri organi sociali della Legge o dello Statuto.

Art. 8

L’Assemblea:
a)   approva e modifica lo Statuto dell’Associazione;

b)   nomina, ogni quattro anni, il Comitato e la Commissione di Revisione;

c)   nomina il Presidente dell’Associazione;

d)   esamina e decide ogni anno sui conti preventivi, sui conti consuntivi e sulla relazione
      del Comitato;

e)   decide tutti gli oggetti che le sono sottoposti dal Comitato o che le sono proposti in forma
      scritta, dai delegati almeno un mese prima della data dell’Assemblea;

f)    decide lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 9

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Comitato una volta all’anno, con avviso scritto, inviato
ad ogni delegato comunale almeno 10 giorni prima della data prevista. L’avviso deve menzionare
l’ordine del giorno. L’Assemblea può pure essere convocata in forma straordinaria se il Comitato
lo ritiene necessario per motivi particolari o se almeno un quinto dei delegati lo richiede.


Art. 10

L’Assemblea designa ogni volta il Presidente del giorno e due scrutatori. Può validamente trattare
e deliberare qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Art. 11

Ogni delegato ha diritto ad un voto.

I Comuni sono rappresentati in Assemblea da un numero di delegati pari a quanti erano i
Comuni precedenti le aggregazioni. I delegati sono designati ogni quattro anni, entro tre
mesi dalle elezioni comunali.

Nel caso in cui un delegato venisse nominato nel Comitato, il Comune interessato provvederà
a designare il suo sostituto.

Art. 12

L’Assemblea decide a maggioranza di voti dei delegati presenti.

L’Assemblea può deliberare soltanto sugli oggetti previsti all’ordine del giorno.

Il voto è espresso per alzata di mano, salvo diversa decisione dell’Assemblea.

b.   Comitato

Art. 13

Il Comitato è composto da cinque membri che sono rieleggibili e da un rappresentante dello
Stato nominato dal Consiglio di Stato.

I membri del Comitato non devono necessariamente essere delegati dei Comuni.

La carica di membro del Comitato è incompatibile con quella di dipendente dell’Associazione.

Art. 14

Il Comitato:

a)   gestisce, amministra, organizza l’Associazione;

b)   rappresenta l’Associazione con la firma collettiva a due del Presidente o del Vicepresidente
      o del Direttore;

c)   designa il Vicepresidente;

d)  nomina il Direttore, che non deve essere necessariamente membro del Comitato;

e)   convoca l’Assemblea ordinaria per l’approvazione dei conti preventivi e consuntivi e della
       relazione del Comitato;

f)    convoca l’Assemblea straordinaria quando lo ritiene necessario per motivi particolari o se
      almeno un quinto dei soci lo richiede;

g)   esegue o fa eseguire le decisioni dell’Assemblea;

h)  approva annualmente il mandato di prestazione per i reparti Casa anziani, CAT/STT e
      Invalidi Adulti stipulato con la Direzione dal Dipartimento sanità e socialità, conformemente
      alla Legge Anziani;

i)    approva i conti consuntivi dei reparti Casa anziani, CAT/STT, Invalidi Adulti e dello
      Studio Medico;

l)    approva annualmente il mandato di prestazione del SACD stipulato dalla Direzione con ALVAD,
      conformemente alla Legge Assistenza e cura a domicilio;

m)  approva i conti consuntivi del SACD;

n)  gestisce in proprio lo Studio Medico situato all’interno della Residenza alle Betulle;

o)   approva le convenzioni con i fornitori esterni;

p)   cura tutti i rapporti con le Autorità comunali, cantonali e federali, con altri Enti di diritto pubblico
      e privato.

Art. 15

Il Comitato è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci. Due membri possono chiederne la
convocazione. Il Comitato può validamente deliberare quando sono presenti almeno 3 membri;
in caso di parità decide il voto del Presidente.

c.   Commissione di Revisione

Art. 16

La Commissione di Revisione è composta da tre membri, i quali restano in carica per quattro anni
e sono rieleggibili.

La Commissione presenta all’Assemblea un rapporto scritto di revisione sui conti preventivi e
consuntivi.

Per la revisione dei conti d'esercizio e dei bilanci patrimoniali, il Comitato nomina un ufficio di
revisione iscritto all'Albo dei fiduciari del Canton Ticino.

4. AMMINISTRAZIONE E PERSONALE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 17

Il Direttore è preposto all’amministrazione dell’Associazione. Le sue funzioni e retribuzioni sono
fissate dal Comitato.

Art. 18

La gestione dell’attività è affidata al personale proprio dell’Associazione.

Art. 19

Per tutto il personale dell’Associazione valgono le disposizioni delle leggi e dei regolamenti cantonali
in materia come pure i contratti collettivi.

Art. 20

Secondo necessità, l’Associazione può far capo:
-  ad altri Enti o Associazioni;
-  ad altri medici per la copertura dei picchetti per i giorni festivi.

5. FINANZIAMENTO – CONTABILITÀ – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art. 21

Il finanziamento dell’Associazione è assicurato:

Per la componente stazionaria: reparti CAT/STT e Casa anziani

a)   dal budget globale derivante dal Contratto di prestazione stipulato annualmente con il
Dipartimento Sanità e Socialità;

b) dalle rette pagate dai residenti secondo le direttive concernenti l’applicazione e il computo delle
rette differenziate elaborate dal Dipartimento della sanità e della socialità, richiamata la Legge
concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore
delle persone anziane del 25 giugno 1973;

c)   dalle quote di partecipazione degli assicuratori malattia secondo la Convenzione in vigore.

Per la componente stazionaria: reparto Invalidi adulti

a)   dal budget globale derivante dal Contratto di prestazione stipulato annualmente con il Dipartimento
       sanità e socialità;

b)   dalle rette pagate dagli utenti secondo le direttive concernenti l’applicazione e il computo delle rette
      elaborate dal Dipartimento della sanità e della socialità, dalla Legge   sull’integrazione sociale e
       professionale degli invalidi del 14 marzo 1979;

c)   dalle quote di partecipazione degli assicuratori malattia secondo la Convenzione in vigore.

Per la componente a domicilio: SACD

a)   dal budget globale derivante dal Contratto di prestazione stipulato annualmente con
       ALVAD di Locarno;

b)   dalle tariffe pagate dagli utenti secondo il “Tariffario elaborato dagli enti sussidiati” approvato
       annualmente dal Consiglio di Stato;

c)   dalle quote di partecipazione degli assicuratori malattia secondo la Convenzione in vigore.

Art. 22

1.   I conti dell’Associazione si suddividono in conti dei reparti Casa anziani, CAT/STT, Invalidi Adulti,
      Studio Medico e del Servizio di Assistenza e cura a domicilio.

2.    I conti preventivi e consuntivi del SACD devono essere ratificati anche dall’Assemblea ALVAD.

6. SCIOGLIMENTO

Art. 23

L’Associazione può essere sciolta in ogni tempo per decisione dell’Assemblea convocata a tale scopo
e con la maggioranza dei due terzi di tutti i delegati.

La liquidazione avviene a cura del Comitato.

L’eventuale patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad organizzazioni che perseguono scopi simili
e di carattere sociale.

Art. 24

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono applicabili le disposizioni del Codice Civile
Svizzero, art. 60 e seguenti.

Art. 25

Il presente Statuto può essere modificato solo con la maggioranza di due terzi dei delegati
presenti all’Assemblea.

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea tenutasi a Cevio il 4 dicembre 2023;
sostituisce quello del 13 giugno 2022, ed entra immediatamente in vigore.


 

                                                           Associazione Valmaggese
                                        Casa Anziani, Invalidi Adulti e Aiuto Domiciliare

                                 

Ing. Marcel Candolfi      Maurizia Campo-Salvi        Moira Medici        Lara Dazio         Damiano Salmina         Cesare Cattori

Presidente                     Vice Presidente                  Membro               Membro             Membro                         Direttore