STATUTO FONDAZIONE AVAD

1.     Denominazione e sede 

art. 1.1. Il Consiglio direttivo della Spettabile Associazione dei Comuni di                    Vallemaggia (ASCOVAM), quale Fondatore, costituisce sotto la denominazione

                    FONDAZIONE ANZIANI VALLEMAGGIA E AIUTO DOMICILIARE

una Fondazione ai sensi degli art. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

art. 1.2. La sede è a Cevio, con uffici propri.

art. 1.3. Essa è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità competente della Repubblica e        Cantone Ticino

2.     Scopo

art. 2.1.  La FONDAZIONE ha per scopo:

    1.  la gestione e amministrazione, conformemente alle Leggi e ai regolamenti vigenti, del Centro Sociosanitario di Vallemaggia, del Servizio dì assistenza e cura a domicilio (SACD) nel distretto di Vallemaggia, e dello Studio Medico (SM) ubicati sulle proprie part. n. 46 (quarantasei) e 989 (novecentoottantanove) RFD di Cevio (Residenza alle Betulle); nonché la gestione e amministrazione dell'immobile ubicato sulla part. n. 1536 RFD di Cevio;
    2. l'acquisizione della part. n. 1536 RFD di Cevio ora di proprietà dell'Associazione Valmaggese Casa per Anziani, Invalidi Adulti e Aiuto Domiciliare, Cevio;
    3. l'attuazione, quale committente, degli ampliamenti e/o riattazioni delle proprie strutture socio sanitarie conformemente alle autorizzazioni e direttive cantonali.

art. 2.2. La Fondazione è di pubblica utilità e persegue i suoi scopi senza fini di lucro.

3.     Patrimonio e finanziamento

art. 3.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione ammonta a CHF 3’000.— (franchi svizzeri tremila) ed è inoltre costituito dalle part. n. 46 e 989 RFD di Cevio.

art. 3.2. Il patrimonio potrà essere alimentato o aumentato mediante donazioni, legati, elargizioni di enti pubblici e di privati, prestazioni, ecc.

4.     Organizzazione e diritti di firma

art. 4.1. Gli organi della Fondazione sono:

  • il Consiglio di Fondazione, e
  • l'Ufficio di revisione.

art. 4.2. La Fondazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente con ogni Membro del Consiglio di Fondazione o del Segretario.

art. 4.3. La Fondazione risponde delle sue obbligazioni verso terzi soltanto con il proprio patrimonio, è esclusa ogni responsabilità personale dei Membri del Consiglio di Fondazione.

5.     Il Consiglio di Fondazione

art 5.1. Il Consiglio di Fondazione è l'organo supremo ed esecutivo della Fondazione cui spetta di decidere su tutti gli oggetti che da questi statuti o dalle leggi non siano espressamente attribuiti alla Fondatrice, all'Ufficio di Revisione o alle Autorità. Le decisioni del Consiglio di Fondazione sono adottate alla maggioranza dei voti rappresentanti la maggioranza del Consiglio stesso.

art. 5.2. Il Consiglio di Fondazione è composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, designati dal Consiglio direttivo dell'Associazione dei Comuni di Vallemaggia (ASCOVAM), e da un rappresentante dello Stato nominato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Un rappresentante del Consiglio direttivo dell'Associazione dei Comuni di Vallemaggia (ASCOVAM) ne fa parte di diritto. La carica di membro del Consiglio di Fondazione è incompatibile con quella di dipendente della Fondazione.

art. 5.3. Il Consiglio di Fondazione resta in carica quattro anni: i membri saranno rieletti dal Consiglio direttivo dell’Associazione dei Comuni di Vallemaggia (ASCOVAM)Anche le sostituzioni avverranno su designazione del Consiglio direttivo dell'Associazione dei Comuni di Vallemaggia (ASCOVAM).

art. 5.4. Il Consiglio di Fondazione designa nel proprio seno il suo Presidente, il suo Vice- Presidente e il suo segretario, quest'ultimo può essere scelto anche al di fuori.

art. 5.5. Il Consiglio di Fondazione si riunisce a seconda delle necessità, però almeno due volte all'anno oppure quando il Presidente o tre membri ne fanno richiesta.

art. 5.6. Indennità per seduta verbalizzata per membro del Consiglio di Fondazione ammonta a CHF 100.—. Al Presidente è riconosciuto, oltre alle indennità, anche un salario fisso annuo di CHF 10'000.—. e al Vice Presidente un salario fisso annuo di CHF 3’000.—. Per missioni, trasferte ed altre prestazioni i membri della Fondazione ricevono le seguenti indennità:

• per breve durata:                                                                   CHF 50.—

• per mezza giornata:                                                              CHF 120.—

• per giornata:                                                                          CHF 240.—

• il rimborso delle altre spese autorizzate fissate da regolamento interno apposito.

6.    Competenze del Consiglio di Fondazione:

art. 6.1. Il Consiglio di Fondazione:

  • prende tutte le decisioni necessarie per l'attuazione dello scopo della Fondazione;
  • amministra il patrimonio della Fondazione;
  • elabora il regolamento della Fondazione, che deve essere approvato dal Consiglio direttivo dell'Associazione dei Comuni di Vallemaggia (ASCOVAM);
  • può istituire un segretariato; composto da una o più persone per il disbrigo degli affari correnti; al segretario potrà essere affidata l'esecuzione di compiti particolari;
  • prepara e pianifica l'attività della Fondazione;
  • decide sulla stipulazione di contratti e rappresenta la Fondazione nei confronti di terzi;
  • approva i conti annuali della Fondazione, ritenuto il preavviso da parte del Consiglio direttivo ASCOVAM;
  • approva il programma di lavoro ed il preventivo annuale conformemente ai mandati di prestazione necessari alla gestione delle proprie strutture;
  • presenta la propria attività ed i resoconti finanziari all'Assemblea dell'Associazione dei Comuni di Vallemaggia (ASCOVAM);
  • assicura il finanziamento annuale della propria attività conformemente al relativo Regolamento;
  • assume il personale necessario;
  • il Consiglio di Fondazione è convocato alle riunioni da parte del Presidente via posta cartacea o posta elettronica;
  • le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ritenuto un minimo di 3 membri;
  • esercita tutti gli attributi che non siano conferiti ad un altro organo.

7.   Organo di revisione

art. 7.1. L'Organo di revisione è designato per un periodo di quattro anni dal Consiglio di Fondazione sentito il parere del Consiglio direttivo dell'Associazione dei Comuni di Vallemaggia (ASCOVAM), può essere composto da una o più persone fisiche o da una persona giuridica, e deve essere abilitato a fornire servizi di revisione.

art. 7.2. L'Organo di revisione presenta al Consiglio di Fondazione e al Consiglio direttivo ASCOVAM, il suo rapporto scritto annuale, destinato poi all'Autorità Cantonale di Vigilanza.

8.     Disposizioni finali e clausola arbitrale

art. 8.1. Il Consiglio di Fondazione dovrà proporre all'Autorità di Vigilanza ogni modifica statutaria adottata all'unanimità dei voti del Consiglio stesso e ratificata al Consiglio Direttivo dell'Associazione dei Comuni di Vallemaggia (ASCOVAM).

art. 8.2.  l regolamenti e le loro modificazioni devono essere notificati all’Autorità di Vigilanza.

art. 8.3. In caso di soppressione della Fondazione l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, a cura dell'ultimo Consiglio di Fondazione, a enti, istituzioni o opere che si dedicano ad attività il più affine possibile a quella della Fondazione e che sono al beneficio dell'esenzione fiscale.

art. 8.4. Riservate le competenze inalienabili dell'autorità competente, per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente statuto, è applicabile il diritto Svizzero sulle Fondazioni.

Cevio, 22 aprile 2024